Con la Circ. 35/E del 4.11.2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti relativi all’applicazione dell’art 12 del Decreto “Aiuti-bis”.
Tale disposizione ha introdotto un nuovo (e temporaneo) limite di esenzione dei #fringe_benefit (portato a 600 €.) ed ha ampliato le tipologie di servizi che possono caratterizzare queste misure (includendovi le utenze domestiche in ordine alle quali il datore di lavoro può agire a sostegno del reddito dei lavoratori mediante il pagamento o il rimborso delle bollette).
Alcuni passaggi applicativi:
1) oltre al lavoratore dipendente, rientrano tra i beneficiari anche il coniuge, i figli e le altre persone indicate dall’art 433 C.C., anche non fiscalmente a carico e/o anche se non conviventi con il dipendente.
2) le utenze domestiche devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal lavoratore (o dal coniuge o dai familiari di cui sopra) anche qualora in tali immobili non sia stata stabilita la residenza o il domicilio: condizione essenziale è che quei soggetti sostengano le relative spese.
3) le utenze che derivino da riparti di spesa condominiali e siano intestate al condominio (o al locatore dell’immobile) fruiscono della misura di sostegno purché a fronte di riaddebiti analitici e non forfettari a carico del lavoratore (o dei familiari di cui sopra)
4) le aziende devono acquisire e conservare la documentazione di spesa. Tuttavia il lavoratore può produrre una #dichiarazione_sostitutiva che attesti che tale documentazione è in suo possesso riportando gli estremi del singolo documento di spesa e la modalità del pagamento effettuato. A ciò si aggiunge una dichiarazione attestante il fatto che le fatture in questione non abbiano formato oggetto di un rimborso, anche parziale, già effettuato dal medesimo o da un altro e precedente datore di lavoro;
5) la fattura relativa all’utenza può essere intestata, oltre che al lavoratore, anche ai familiari dello stesso purché rientranti nelle casistiche già dette (art 12 TUIR) ovvero anche al locatore (che effettui un riaddebito analitico);
6) le somme erogate o rimborsate dal datore possono riferirsi anche a fatture emesse nel 2023 purché riferite a consumi effettuati nel 2022 e sempre che il pagamento o il rimborso datoriale avvenga entro il 12 gennaio 2023;
7) In tema di #bonus_carburante (200 €.) è ribadita la possibilità di un’erogazione concomitante con i restanti fringe benefit (portando il complessivo plafond a 800 €.);
8) rispetto a quanto indicato nella Circ. 27/E del 14.7.22 si chiarisce che il superamento della soglia, in caso di conversione parziale dei #PdR con il bonus carburante e/o con i restanti fringe benefit, riporta l’intero valore percepito a tassazione ordinaria, non sostitutiva (10%).
Possiamo rassicurare i nostri clienti: la nostra piattaforma gestiva già anche questa parte delle misure di #Welfare_Aziandale in piena compliance con la disciplina ora illustrata.